Sentenza n. 20435/2021

L'IVA indetraibile per effetto del pro-rata generale di cui all'art. 19, quinto comma, d.P.R. n. 633/1972 è deducibile...

Con la sentenza n. 20435/2021, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui l'IVA indetraibile per effetto del pro-rata generale di cui all'art. 19, quinto comma, d.P.R. n. 633/1972 è deducibile per cassa nell'anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa.  

In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione Finanziaria e dai giudici di merito secondo i quali l’IVA indetraibile per effetto del pro-rata costituiva un onere accessorio e in quanto tale doveva essere integrata nel costo del bene per “imputazione diretta” ex art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR nonché, afferendo a beni strumentali, doveva essere “ammortizzata” in quote annuali, i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’IVA indetraibile da pro-rata, che sia o meno al 100%, deve comunque considerarsi un costo generale di esercizio ed è deducibile nell’anno dell’effettivo pagamento.  

Infatti, come opportunatamente rilevato dalla Suprema Corte, diversamente dalle altre ipotesi di indetraibilità (art. 19 commi 2 e 4 del DPR 633/72), riferendosi il pro-rata generale alle tipologie di attività esercitate dal soggetto passivo dell’imposta, la percentuale di indetraibilità intesa come costo complessivo ai fini delle imposte dirette non può essere “imputata” al singolo bene cui si riferisce l’operazione esente/imponibile, bensì alle attività medesime nel loro complesso. Pertanto, poiché l’art. 99 del TUIR fissa come regola l'indeducibilità delle «imposte sui redditi» e di «quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa»; come eccezione prevede invece che le altre imposte siano «deducibili nell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento», sancendo la modalità contabile-tributaria della deducibilità integrale "per cassa" di queste altre imposte, deve ritenersi in applicazione di tale ultima disposizione, che l’IVA, non ammessa in detrazione ai sensi dell’art. 19, comma5, del DPR 633/72, rappresentando un costo generale, è deducibile dal reddito imponibile per cassa. 

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