Sentenza n. 23084 del 14 giugno 2022

la Corte di Cassazione ha ribadito che i delitti di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e di occultamento o distruzione di documenti contabili...

Con la sentenza n. 23084 del 14 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che i delitti di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e di occultamento o distruzione di documenti contabili possono concorrere tra loro, non essendo configurabile tra i medesimi una relazione di genere a specie ai sensi dell’art. 15 c.p.

In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica avverso la sentenza d’appello che assolveva l’imputato dal reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000. L’assoluzione era motivata dall’assenza dell’elemento soggettivo del reato, vale a dire il dolo di evasione: secondo i giudici d’appello, la mancata presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento era indicativo della negligenza con cui l’imputato aveva adempiuto gli obblighi tributari, escludendo dunque il fine di evasione.  

Al contrario la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato come la mancata presentazione della dichiarazione annuale, proprio perché ispirata dal fine di evasione dell'imposta sul reddito o sul valore aggiunto, costituisce indice affidabile della sussistenza del dolo specifico della condotta di occultamento o distruzione della documentazione della quale è obbligatoria la conservazione, condotta evidentemente prodromica e strumentale proprio alla violazione dell'obbligo dichiarativo, essendo manifestamente illogico l'argomento che affermi il contrario. Peraltro, i giudici hanno ricordato “la possibilità, costantemente riconosciuta dalla Corte di cassazione, che i delitti di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (art. 5 DLgs. n. 74 del 2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 DLgs. n. 74 del 2000) concorrano tra loro, non essendo configurabile alcuna relazione di genere a specie in grado di legittimare l'applicazione dell'art. 15 c.p. (Sez. 3, n. 32054 del 6.2.2013, Rv. 256895 - 01; Sez. 3, n. 30934 del 22.9.2020, n.m.; Sez. 3, n. 166 del 9.10.2019, dep. 2020; Sez. 3, n. 40342 del 28.6.2016, n.m.)”. In virtù di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.

La sentenza in commento, dunque, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che esclude il concorso apparente di norme in virtù della diversità delle condotte che caratterizzano le due fattispecie.  

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