20/6/2022

Sentenza n. 23084 del 14 giugno 2022

Con la sentenza n. 23084 del 14 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che i delitti di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e di occultamento o distruzione di documenti contabili possono concorrere tra loro, non essendo configurabile tra i medesimi una relazione di genere a specie ai sensi dell’art. 15 c.p.

In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica avverso la sentenza d’appello che assolveva l’imputato dal reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000. L’assoluzione era motivata dall’assenza dell’elemento soggettivo del reato, vale a dire il dolo di evasione: secondo i giudici d’appello, la mancata presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento era indicativo della negligenza con cui l’imputato aveva adempiuto gli obblighi tributari, escludendo dunque il fine di evasione.  

Al contrario la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato come la mancata presentazione della dichiarazione annuale, proprio perché ispirata dal fine di evasione dell'imposta sul reddito o sul valore aggiunto, costituisce indice affidabile della sussistenza del dolo specifico della condotta di occultamento o distruzione della documentazione della quale è obbligatoria la conservazione, condotta evidentemente prodromica e strumentale proprio alla violazione dell'obbligo dichiarativo, essendo manifestamente illogico l'argomento che affermi il contrario. Peraltro, i giudici hanno ricordato “la possibilità, costantemente riconosciuta dalla Corte di cassazione, che i delitti di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (art. 5 DLgs. n. 74 del 2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 DLgs. n. 74 del 2000) concorrano tra loro, non essendo configurabile alcuna relazione di genere a specie in grado di legittimare l'applicazione dell'art. 15 c.p. (Sez. 3, n. 32054 del 6.2.2013, Rv. 256895 - 01; Sez. 3, n. 30934 del 22.9.2020, n.m.; Sez. 3, n. 166 del 9.10.2019, dep. 2020; Sez. 3, n. 40342 del 28.6.2016, n.m.)”. In virtù di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.

La sentenza in commento, dunque, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che esclude il concorso apparente di norme in virtù della diversità delle condotte che caratterizzano le due fattispecie.  

#Cassazione #concorso #omessadichiarazione

29/9/2025

Ordinanza della Corte di cassazione n. 25863 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25863 del 22 settembre 2025, la Corte di cassazione ha affermato che la concessione dell’usufrutto...
29/9/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 25872 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25872/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso...
29/9/2025

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025

Con la risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto acquirente...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.