21/12/2021

Sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021 è tornata a pronunciarsi sul tema del trattamento fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali, ribadendo la tesi secondo cui sono indeducibili i costi del lavoro riferiti a quei soggetti che rivestono la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico di una società di capitali.  

In particolare, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento per Ires notificato alla società contribuente, ritenendo inerenti e deducibili i compensi da lavoro corrisposti dalla società ai due soci. Difatti, per la CTR sussisteva il requisito della inerenza dei costi, trattandosi di compensi erogati dalla società ai soci per le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione prestate a favore della società di appartenenza.  

La Corte di Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza in materia, ha osservato come il rapporto organico che lega il socio o l’amministratore ad una società di capitali può essere compatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche di natura dirigenziale, purché in concreto sia accertata la sussistenza del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare, nonché lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. In caso contrario, invece, permane l’“assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente”. 

La sentenza in commento conferma la precedente giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis sentenza n. 19050/2015), secondo cui allorquando i compensi degli amministratori non sono riconducibili allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato essi sono tout court indeducibili. Si tratta di una tesi non del tutto condivisibile, in quanto, in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso, deve rilevarsi che in ogni caso i compensi corrisposti agli amministratori rappresentano dei costi inerenti all'attività di impresa che dovrebbero essere deducibili a prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo di subordinazione.  

 # Cassazione # Ires # compensi amministratori  

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