Sentenza n. 47051 del 13 dicembre 2022

la Corte di Cassazione ha confermato che in relazione al reato di omessa dichiarazione IVA previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000...

Con la sentenza n. 47051 del 13 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha confermato che in relazione al reato di omessa dichiarazione IVA previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado lamentando che la Corte d’Appello “non ha in alcun modo risposto alle censure formulate nell'atto di appello, le quali chiedevano una verifica in ordine all'effettivi ammontare delle entrate sui conti correnti ai fini della determinazione della base per calcolare l'IVA, ed in particolare un apprezzamento delle indicazioni esposte nella consulenza tecnica della difesa, relative ad insoluti, duplicazioni di partite, storni o incassi relativi a fatture emesse negli anni precedenti, riportate analiticamente nel ricorso a pag. 4, e del tutto ignorate nella decisione del Tribunale in relazione ai reati per i quali è stata pronunciata condanna”, ritenendo “l'approfondimento era decisivo anche per la minima entità del superamento della soglia di punibilità, pari a circa 13,000,00 euro per il 2010 e a soli 3.000,00 euro per il 2011, per la rilevanza riconosciuta alla consulenza tecnica della difesa ai fini dell'assoluzione dagli altri reati contestati, e per la natura induttiva dell'accertamento”.

Sennonché, a parere della Suprema Corte, invece, “La sentenza impugnata deve ritenersi correttamente, sebbene sinteticamente, motivata in relazione alle censure relative al superamento della soglia di punibilità”, in quanto “La Corte d'appello, inoltre, non solo ha precisato in modo puntuale e non manifestamente illogico perché alcune spese non sono computabili come costi deducibili ai fini IVA, in quanto non inerenti all'attività di impresa, ma ha escluso la rilevanza degli esborsi non certificati da fatture sulla base di un principio già enunciato in giurisprudenza e pienamente condiviso dal Collegio”. Infatti, “si è già precisato che, ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, perché l'IVA è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali (cfr. Cass. Sez. 3, n. 53980 del 16.7.2018, T., Rv. 274564-01)”.

La decisione in commento, dunque, conferma precedenti decisioni in cui la Suprema Corte ha ribadito che in ambito penale quando si tratta di definire l’imposta evasa la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa deve avvenire solo sula base dei costi effettivamente documentati, non rilevando dunque la sussistenza eventuale di costi non documentati (ex multis Cass. n. 230/2019).

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