20/2/2023

Sentenza n. 5899 del 13 febbraio 2023

Con la sentenza n. 5899 del 13 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha escluso la violazione del principio del “ne bis in idem” in caso di contestuale irrogazione della sanzione amministrativa e penale nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, pur riconoscendo che in tali casi si pone la necessità di un trattamento sanzionatorio complessivamente proporzionato alla gravità della violazione.

Difatti, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, i giudici hanno riconosciuto come la sanzione amministrativa “prevista dall'art. 1, comma 1, DLgs. n. 471 del 1997, infatti, va dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta” ed “alla luce dei criteri indicati dalla Corte EDU (cd. Engels criteria), ha natura sostanzialmente penale ai sensi degli artt. 6 e 7, Convenzione EDU, e 4, Protocollo n. 7 alla Convenzione EDU”. Sennonché, il fatto che nel caso di specie vi sia una connessione sostanziale e temporale tra i procedimenti amministrativo e penale, esclude la violazione del divieto del “ne bis in idem” sancito dall'art. 4, Prot. n. 7, Convenzione EDU.

Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito la necessità che il trattamento sanzionatorio applicato per il medesimo fatto storico sia proporzionato, con la conseguenza che il giudice, nell’irrogare la sanzione penale, deve tener conto della “sanzione amministrativa irrevocabilmente e separatamente già irrogata”, e “per meglio adeguare la sanzione al fatto può applicare le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., che consentono di determinare la pena in misura inferiore al minimo edittale previsto per lo specifico reato; può adeguare gli aumenti di pena applicabili per i reati-satellite; può tener conto anche delle condizioni economiche del reo affinché il trattamento sanzionatone sia, nel suo complesso, dissuasivo-rieducativo (non solo meramente retributivo)”.

La decisione in commento, dunque, conferma il principio, già affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “l'ordinamento italiano, nell'irrogare la sanzione penale, tiene in debita considerazione gli esiti della procedura amministrativa”, così assicurando che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione (ex multis Cass. n. 4439/2021).

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