Sentenza n. 9381/2021

Con la sentenza n. 9381 dell’8 aprile 2021 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla posizione processuale...

- Cassazione, sentenza n. 9381/2021

- Contenzioso tributario

- Giudizio di opposizione ad ingiunzione

- Titolo esecutivo

- Esecuzione coattiva

- Ripartizione onere della prova

Con la sentenza n. 9381 dell’8 aprile 2021 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla posizione processuale delle parti nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, instaurato ai sensi dell’art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910. La Corte ha stabilito che, nonostante l’ingiunzione cumuli in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva, è l’Amministrazione convenuta in giudizio a dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale conclusione si impone alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata circa la posizione delle parti nel giudizio di opposizione. In altre parole, la posizione “di vantaggio” assunta dall’Amministrazione in sede di formazione unilaterale del titolo esecutivo, non si estende alla successiva fase contenziosa. La condivisibile pronuncia in commento avalla l’orientamento giurisprudenziale più recente formatosi sulla ripartizione dell’onere della prova in tali tipologie di giudizi. Il Collegio, escludendo che possa parlarsi di azione di accertamento negativo, conferma che la posizione di attore sostanziale della parte pubblica rimane tale sia nel caso in cui la fattispecie controversa abbia ad oggetto entrate tributarie, sia nell’ambito di rapporti privatistici.

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