Telefisco 15 giugno 2022

l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni importanti chiarimenti in relazione alla nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali...

Con le risposte fornite nell’ambito dell’evento “Telefisco” del 15 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni importanti chiarimenti in relazione alla nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali, introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 146/2021, in sostituzione del regime c.d. “Patent box”.

La nuova super-deduzione, di cui possono beneficiare i soggetti titolari di reddito d'impresa che siano "investitori" (cfr. provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022), si sostanzia in una maggiore deducibilità rilevante sia ai fini IRES e IRAP, pari al 110%, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali, quali (i) software protetti da copyright; (ii) brevetti industriali; (iii) disegni e modelli giuridicamente tutelati; (iv) due o più dei suddetti beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Anzitutto, nelle risposte fornite in occasione del Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda il rinnovo del vecchio regime del Patent box e opzione OD per i beni c.d. “complementari” a quelli esistenti nel 2020, ha chiarito che “il contribuente, con riguardo ai nuovi beni complementari per i quali intende fruire dell'agevolazione patent box «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021», può solo esercitare l'opzione per il nuovo regime patent box”, precisando che “non sussiste, infatti, alcuna preclusione all'esercizio dell'opzione per il nuovo patent box in relazione a beni diversi, seppur eventualmente complementari, da quelli già oggetto di una precedente opzione per il vecchio regime patent box”.

L’Agenzia delle Entrate ha poi confermato che, a differenza di quanto previsto dal precedente regime Patent box, “nel nuovo regime patent box non rientrano i brevetti «in corso di concessione», ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale. La prova di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale (in qualunque modo denominato), rilasciato dall'Ufficio competente, è costituita dal relativo attestato”, chiarendo che per evitare eventuali possibili effetti di duplicazione del beneficio già goduto in vigenza del precedente regime, dovranno essere escluse dalle attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del c.d. “nexus ratio” ai fini del precedente regime Patent box.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, trattandosi di due regimi differenti, nell’ipotesi di contributo negativo ai fini del vecchio regime, nel determinare la nuova agevolazione, non dovrà tenersi conto delle perdite generate nel quinquennio di vigenza del Patent box e che la documentazione idonea ad attivare l’esimente sanzionatoria in caso di rettifica della maggiorazione del 110%, prevista dall’art. 6 comma 6 del d.l. n. 146/2021 (c.d. penalty protection), non assume rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 198-209 della legge 160/2019 e s.m.i.

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